Art. 7.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, fatte salve le competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, a seguito della dichiarazione dello stato di calamità:

          a) compilano, indipendentemente dalle aree interessate dallo stato di emergenza, l'elenco dei comuni a cui si riferisce lo stato di calamità ed effettuano l'eventuale perimetrazione delle aree. Tale elenco, che può essere modificato per una sola volta entro la definitiva predisposizione del piano regionale per la ricostruzione di cui alla lettera f), è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione;

          b) predispongono, sulla base delle informazioni ricevute dai comuni interessati, il quadro complessivo dei danni;

          c) istituiscono, con le risorse assegnate dallo Stato e con risorse finanziarie regionali, il fondo per la ricostruzione;

 

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          d) predispongono e approvano, con deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario delle risorse straordinarie assegnate per gli interventi di ricostruzione e, su tale base, operano una prima ripartizione fra i comuni per l'avvio degli interventi;

          e) procedono alla verifica dei piani regolatori dei comuni maggiormente interessati alla ricostruzione;

          f) predispongono, in collaborazione con le province e sulla base dei piani di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), sulla base dei programmi di recupero di cui all'articolo 11 e delle eventuali correzioni e integrazioni a questi apportate, sentite le autorità di bacino e le autorità competenti per la tutela della salute dei cittadini e per la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, avvalendosi della collaborazione e della consulenza tecnica della rete delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e del sistema della protezione civile, il piano regionale per la ricostruzione. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale;

          g) deliberano sulle modalità e sui criteri per la sospensione di imposte e di tributi regionali per la durata dello stato di calamità;

          h) svolgono, anche avvalendosi di una apposita struttura di supporto tecnico e operativo, le funzioni di direzione e di coordinamento degli interventi nel territorio regionale;

          i) esercitano poteri sostitutivi generali nei confronti dei comuni e degli altri enti locali inadempienti.